Mediazione e arbitraggio

Arbitrato

L'arbitrato possiede diverse caratteristiche distintive, come previsto dal Libro IV, Titolo VIII del codice di procedura civile e dalla riforma introdotta dal D.Lgs. 40/2006. La prima peculiarità consiste nell'affidare il giudizio su una controversia a un soggetto terzo rispetto al giudice ordinario, garantendo comunque che la decisione mantenga un valore vincolante tra le parti.

Un ulteriore vantaggio riguarda le tempistiche procedurali, che si aggirano solitamente tra i 60 e i 120 giorni, risultando così ben più celeri rispetto ai tempi della giustizia ordinaria.

L'arbitrato si suddivide principalmente in due tipologie:

  • Rituale: Disciplinata dall'art. 806 e seguenti del c.p.c., prevede che le parti affidino l'incarico a un arbitro unico o a un collegio arbitrale;
  • Irrituale: Introdotta ex novo dal D.Lgs. 40/2006 con l'art. 808-ter del c.p.c. Sebbene la procedura non differisca da quella rituale, la distinzione fondamentale risiede negli effetti della volontà delle parti: nella forma rituale i contendenti sono vincolati dall'emissione del lodo e dai relativi atti consequenziali con i relativi effetti legali, elementi che invece non si riscontrano nell'irrituale.

A queste si affiancano altre forme di arbitrato di derivazione legislativa, applicate a specifici settori: controversie di lavoro, commerciali, bancarie, finanziarie e sportive.

Mediazione


Con il D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010, il legislatore ha dato attuazione all'art. 60 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, introducendo la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Ciò ha rappresentato un profondo mutamento di prospettiva che, ancora oggi, fatica a essere pienamente compreso; spesso la mediazione viene percepita unicamente come un fastidioso obbligo burocratico e una condizione di procedibilità per accedere al giudice nelle materie in cui vige l'obbligatorietà, piuttosto che come una concreta opportunità di risoluzione.

Rispetto alle altre procedure ADR, l'utente noterà subito una differenza pratica: l'iter prende avvio mediante il deposito di un'istanza presso un Organismo di Mediazione territorialmente competente. L'intera procedura ha una durata massima di tre mesi e, al suo termine, l'eventuale accordo raggiunto acquisisce a tutti gli effetti valore di titolo esecutivo.

Negoziazione Assistita


La negoziazione assistita è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie che si fonda su un accordo contrattuale. Attraverso questo contratto, le parti si impegnano formalmente a definire una lite in via bonaria, avvalendosi dell'assistenza obbligatoria dei propri avvocati.

Introdotto nel nostro ordinamento con il Decreto Giustizia (D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014), l'istituto persegue un duplice obiettivo:

  • Contribuire alla riduzione del contenzioso civile pendente nei tribunali;
  • Consentire ai soggetti coinvolti di giungere a una soluzione rapida, economica ed efficace per controversie caratterizzate da elementi di complessità o da un valore economico limitato.

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